Ordinanza del Tar sul diritto di prelazione
Accolte le tesi di Autobrennero: il collegio ha chiarito che la Società potrà difendere la clausola di prelazione
Autostrada del Brennero ha appreso con soddisfazione del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), che ha accolto nella sostanza le tesi sostenute dai propri legali nel ricorso presentato a tutela della clausola di prelazione presente nel bando di gara relativo alla nuova concessione di A22.
A giudizio di Autobrennero, infatti, andava fatta chiarezza circa la richiesta di rinunciare preventivamente alla tutela del diritto di prelazione, come condizione per poter partecipare alla gara.
Il Tribunale ha chiarito che «la clausola che impone di rendere la dichiarazione di rinuncia non può essere interpretata nel senso di comportare una preventiva e generalizzata rinuncia alla tutela giurisdizionale, posto che una siffatta interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi generali dell’ordinamento».
In altre parole, il collegio ha stabilito che impregiudicata resta per il futuro la possibilità per Autobrennero di agire in giudizio qualora il diritto di prelazione dovesse essere cancellato.
Conseguentemente, non ha ritenuto sussistere “i caratteri di attualità e di concretezza” che motivassero la necessità di una sospensiva immediata e l’ha respinta formalmente.
Alla soddisfazione della Società per la conferma del pieno diritto alla propria tutela giurisdizionale si aggiunge quella per il fatto che la difesa di tale diritto non ha comportato alcun rallentamento nell’iter della gara.