Autonomie di Trento e Bolzano, una storia da rileggere oggi / 27
La stabilità, trent’anni dopo – Di Mauro Marcantoni
La fine degli anni ’80 si presentava come decisiva per la controversia aperta dall’Austria in sede ONU 30 anni prima. Nell’autunno del 1988 fu eletto Presidente della Giunta provinciale: Luis Durnwalder. Con lui, una nuova generazione, che non aveva vissuto i traumi della guerra e delle Opzioni e nemmeno i conflitti della prima Autonomia.
Durnwalder dichiarò di essere il Presidente di tutti – tedeschi, italiani e ladini – e aprì in modo deciso alla collaborazione con i trentini.
Il clima politico ne beneficiò. Ci vollero tuttavia ancora tre anni per definire le ultime questioni.
Dopo un iter parlamentare lungo e controverso, su concorde proposta del Governo, della Regione e delle due Province autonome, venne emanata la legge n. 386 del 30 novembre 1989, «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria».
Venne così integralmente sostituito il Titolo VI dello Statuto di autonomia.
Finalmente, nel gennaio del 1992, il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti poté comunicare alla Camera che il Pacchetto era stato chiuso, con l’adempimento, da parte italiana, di tutte le misure previste.
Le proposte conclusive della Commissione paritetica furono formalizzate in tre specifici decreti legislativi del 16 aprile 1992: il decreto legislativo n. 266, in materia di rapporto tra le leggi statali, regionali e provinciali; il decreto legislativo n. 267, concernente le modifiche a norme di attuazione già emanate e ancora vigenti, e il decreto legislativo n. 268, in materia di finanza regionale e provinciale.
Particolarmente rilevante, poiché alla base del riconoscimento da parte italiana di una diretta connessione fra il Pacchetto e l’Accordo Degasperi-Gruber, fu la formulazione dell’articolo 1 (comma 2) del decreto legislativo n. 266, che recita: «Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi e alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste a ulteriore garanzia della speciale autonomia, fondata sullo Statuto speciale e ricollegantesi all’Accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede la concessione di un potere legislativo ed esecutivo autonomo».
Altrettanto importante, il decreto legislativo n. 268, riguardante il nodo fondamentale dell’autonomia finanziaria.
Non potrà mai esservi, infatti, un’autonomia istituzionale forte senza autonomia finanziaria, senza cioè un’adeguata disponibilità di risorse, unita alla possibilità di scegliere liberamente i modi e i criteri per il loro utilizzo.
Nell’aprile del 1992 il Governo italiano inviò una nota formale al Governo austriaco, e l’11 giugno l’Austria consegnò la cosiddetta «quietanza liberatoria» al Segretario generale dell’ONU. Con la successiva notifica alla Corte di Giustizia e al Consiglio d’Europa venne onorato anche l’ultimo punto del Calendario operativo.
Il 19 giugno successivo i due Governi comunicarono al Segretario generale dell’ONU la chiusura della controversia.
Mauro Marcantroni
(Puntate precedenti)