Le disposizioni del Comune di Trento sul riscaldamento

A Trento città acceso per un massimo di sette ore, nei sobborghi nessuna limitazione

La normativa in vigore relativamente alla funzionalità degli impianti termici indica con precisione le regole che disciplinano i periodi di accensione e gli orari di utilizzo degli impianti stessi.
Per il Comune di Trento è prevista la suddivisione del territorio in due zone climatiche, una superiore ai 431 m.s.l e una inferiore.
Al di sopra dei 431 metri, definita zona climatica F, non sussiste alcuna limitazione di esercizio degli impianti termici per cui il cittadino si può regolare secondo le condizioni climatiche.
La fascia sotto i 431 metri, definita zona E, riguarda gran parte del territorio comunale e consente la proroga sul loro spegnimento in presenza di basse temperature, con il proseguimento dell'accensione del riscaldamento per un massimo di sette ore giornaliere.
 
In sintesi, per quanto concerne la città (zona F) al termine del periodo invernale di esercizio degli impianti, 15 ottobre - 15 aprile, in presenza di situazioni climatiche ancora fredde è consentita automaticamente l’accensione degli impianti per un massimo di sette ore giornaliere, senza necessità di ordinanze comunali, esclusa la fascia oraria compresa fra le 23 e le 5.
Nella zona E, che coinvolge i sobborghi di Vigo Meano, Cortesano, Gazzadina, Montevaccino, Tavernaro, Villamontagna, Sprè, Oltrecastello, Cimirlo, Grotta di Villazzano, Valsorda e tutti i paesi del Bondone , non esiste alcuna limitazione di esercizio.
Fino ad un massimo di sette ore giornaliere pertanto gli impianti di riscaldamento possono rimanere in funzione.