Superbonus al 90% per i condomini nel 2023

Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo

Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota del superbonus per i condomìni scenderà dal 110% al 90%; saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito.
Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo.

 Superbonus 90% nel 2023 per i condomini  
Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.
 
Secondo la bozza del DL, il bonus manterrà l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.
La data del 25 novembre 2022 non è nella bozza del DL ma è stata indicata direttamente dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento.
 
 Unifamiliari con lavori in corso, 90% fino al 31 marzo 2023  
Il DL Aiuti-quater riapre fino al 31 marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
 
 Prima casa, 90% fino al 31 dicembre 2023, sotto i 15.000 euro  
Se l’abitazione unifamiliare è adibita a prima casa e il proprietario ha un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023.
Questa è la novità inedita che il Governo ha anticipato nei giorni scorsi.
 
 Superbonus prima casa, il «reddito di riferimento»  
Il reddito di riferimento – si legge nella bozza del DL aiuti quater – è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR – DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

– contribuente > 1
– se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente > si aggiunge 1
– se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
— un familiare > si aggiunge 0,5
— due familiari > si aggiunge 1
— tre o più familiari > si aggiunge 2
 
In altri termini, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c’è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c’è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

 Superbonus 110% se CILA entro il 25 novembre 2022  
Le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus - secondo la bozza - non si applicano:
 
– agli interventi per i quali, entro il 25 novembre 2022, venga presentata la CILA;
– agli interventi di demolizione e la ricostruzione per i quali, al 25 novembre 2022, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.