Saldi invernali 2024, al via tra una settimana

La Conferenza delle Regioni ha confermato la data di inizio dei saldi invernali dal 5 gennaio – Le normative di Trento, Bolzano e Verona – Le norme e i consigli

La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia.
L'unica ad anticipare è stata la Valle d'Aosta, che inizierà la stagione degli sconti già dal 3 gennaio 2023.
La data adottata dalla maggior parte del territorio nazionale è quindi rimasta quella prevista nell’accordo relativo agli «Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione», approvato il 24 marzo 2011, quindi il primo giorno feriale antecedente l’Epifania.
 
 Il calendario dei saldi invernali 2024 per Trentino, Alto Adige e Veronese  
Provincia Autonoma di Trento: per 60 giorni. I commercianti trentini possono determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.
Provincia autonoma di Bolzano: dal 13 gennaio al 10 febbraio
Regione Veneto: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi.
 
 Avvertenze  
Si ricorda che qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni.
Da segnalare, inoltre, che sono raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette.
 
 Guida all'acquisto sicuro  
Di seguito le regole di base per Saldi chiari e sicuri, curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio:
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.