Stop ai pagamenti in contanti per importi da mille euro in su

Nulla cambia invece per i prelevamenti allo sportello bancario o postale la cui nuova soglia non ha alcuna rilevanza

A partire dal prossimo primo gennaio 2022 il limite dei contanti e dei titoli al portatore trasferibili in unica soluzione e a qualsiasi titolo tra privati cittadini, persone giuridiche, enti, società è pari ad euro 999,99.
Il trasferimento superiore a detto limite, indipendentemente dalla causa, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, artificiosamente frazionati.
Tale possibilità del frazionamento, inferiore alla soglia minima, è consentito se la suddivisione dipende da prassi commerciale ovvero da contratti stipulati tra le parti e di cui si possa avere prova e/o contezza.
 
Per le violazioni commesse e contestate a partire dal prossimo primo gennaio 2022 la sanzione è pari al minimo di euro mille ed è applicabile sia a chi paga oltre la soglia e sia a chi riceve il pagamento in contanti o con assegni al portatore.
Ricordiamo che chi avendone l’obbligo omette di segnalare alle direzioni territoriali la irregolarità (esp. professionista) la sanzione è fissata da euro 3.000,00 a 15.000,00; la stessa è oblabile con il pagamento di un terzo del massimo pari a euro 5.000,00.
 
Per quanto riguarda gli assegni bancari l’obbligatorietà della clausola di non trasferibilità riguarda pagamenti oltre la soglia di euro 999,99 sul cui assegno va anche obbligatoriamente indicato gli estremi del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale).
Nulla cambia invece per i prelevamenti allo sportello bancario o postale la cui nuova soglia non ha alcuna rilevanza.