Fondo di solidarietà: le procedure per domande di sospensione
L'Inps pubblica il messaggio con le istruzioni per la richiesta dell'assegno ordinario
Dal 24 gennaio i datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà del Trentino possono richiedere all'Inps di Trento l'assegno ordinario in caso riduzione e sospensione dall'attività lavorativa dei propri dipendenti, lo strumento di integrazione al reddito che estende i benefici della cassa integrazione anche alle piccole imprese della nostra provincia e ai datori di lavoro con almeno un dipendente.
La piena operatività del fondo voluto da Provincia e parti sociali giunge a poche settimane dalla conferma dell'agevolazione fiscale per i datori di lavoro aderenti al fondo.
Con il messaggio 327, pubblicato sul sito dell'Inps proprio nella giornata di martedì, l'Istituto previdenziale ha definito le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assegno ordinario.
Queste debbono essere presentate alla sede Inps di Trento per via telematica non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dovranno essere verificate ed accolte dal Comitato amministratore nominato il 27 settembre scorso.
Proprio perché l'operatività del fondo scatta con la nomina del comitato amministratore, è da quella data che le domande di assegno ordinario sono considerate valide anche in maniera retroattiva.
Secondo quanto disposto dall'Inps il periodo tra il 27 settembre 2016 e il 24 gennaio 2017 viene infatti neutralizzato ai fini del rispetto dei termini per la presentazione della domanda tanto che, per gli eventuali eventi di sospensione verificatisi in questo periodo, la decorrenza dei 15 giorni è il 24 gennaio 2017.
In poche parole le aziende ed i datori che avessero sospeso i propri dipendenti negli ultimi quattro mesi, hanno tempo fino al 7 febbraio per presentare domanda di assegno ordinario.
Tutte le domande dovranno essere corredate dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, dal verbale di esame congiunto o dall'accordo sindacale, nonché dall'indicazione delle causali e dalle attestazioni dell'uso degli strumenti ordinari di flessibilità, del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale e dell'elenco dei lavoratori in forza all'azienda.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali di cui beneficiano i datori aderenti, con una delibera del 29 dicembre scorso, la Giunta provinciale ha stabilito che è detraibile dall'Irap dovuta alla Provincia un importo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (ovvero lo 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) versati al fondo di solidarietà del Trentino nel periodo da agosto 2016, mese di istituzione del fondo, a dicembre 2016, nonché quelli versati al fondo nazionale di integrazione salariale, qualora il datore di lavoro abbia chiesto all’Inps il recupero di tale importo al fondo territoriale.
La detrazione Irap è riconosciuta sino a concorrenza dell'Irap dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta.
Laddove non sia possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia per l’anno 2016, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.
Il fondo di solidarietà del Trentino, come è noto, è una gestione autonoma dell'Inps e garantisce i suoi benefici ai dipendenti di tutte le aziende dei settori privati – industria, cooperazione, commercio, turismo, servizi e professionisti – che non siano soggette alla normativa per le integrazioni salariali di cui al titolo I del decreto legislativo 148/2015.
Non beneficiano degli interventi del fondo i lavoratori di aziende artigiane ed agricole che non abbiano singolarmente aderito al fondo stesso.
Queste ultime possono comunque formalizzare la propria adesione al fondo di solidarietà del Trentino facendo decadere gli obblighi contributivi verso altri fondi bilaterali e beneficiando delle detrazioni Irap provinciali.