Un bolzanino e due meranesi denunciati dalla Digos
Si tratta di tifosi di hockey che hanno aggredito a cinghiate la polizia e i tifosi del Bolzano: un Daspo per 10 anni e due per 5 anni
Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori nella giornata odierna ha emesso 3 DASPO (ovvero provvedimenti inibitori di accesso a tutte le manifestazioni sportive in Italia ed all’Estero) della durata, rispettivamente, uno di 10 anni e due di 5 anni.
Queste Misure di Prevenzione Personali sono state emesse, rispettivamente, nei confronti di un bolzanino di 25 anni 25, tifoso (si fa per dire) dell’H.C. Bolzano, nonché di due meranesi di 45 e 47 anni pregiudicati e… tifosi dell’H.C. Merano, per comportamenti atti a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica tenuti durante un incontro sportivo.
I fatti sanzionati – che hanno comportato per i 3 soggetti anche altrettante denunce formalizzate dalla DIGOS di Bolzano alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale –sono avvenuti la sera dello scorso 7 settembre allorquando, al termine dell’incontro di hockey tra le squadre del Merano e del Bolzano, valevole per il memorial «Hansjörg Brunner», che ha avuto luogo presso lo Stadio del Ghiaccio «Meranarena» di Merano, nello specifico sono i seguenti:
- B.M., dopo aver raggiunto l’uscita del Settore Ospiti con l’intento di aggredire le Forze dell’Ordine per provocare violenti tafferugli, si sfilava la cintura dai pantaloni e, cingendola in mano a mò di frusta, brandendola e agitandola con violenza in direzione del Dispositivo di Ordine Pubblico, la usava contro gli Agenti del Reparto Mobile antisommossa della Polizia di Stato impiegati nel servizio di Ordine Pubblico, colpendoli ripetutamente tanto da provocare la caduta di uno di essi, rimasto ferito nell’occasione, e da far ritenere necessario effettuare una carica di alleggerimento al fine di evitare ben più gravi conseguenze.
Essendo B. M. recidivo – in quanto già colpito da un D.A.SPO. della durata di anni 5 emesso il 9.12.2023 dal Questore della Provincia di Siracusa, e da un successivo, analogo Provvedimento della durata di 1 anno emesso il 15.09.2016 dal Questore della Provincia di Bolzano – e in considerazione della particolare gravità del comportamento tenuto da B. M., rivolto con violenza contro la Polizia tanto da provocare il ferimento di un Agente, nei confronti di costui il Questore Sartori ha disposto il DASPO per la durata di 10 anni, con obbligo di presentazione negli Uffici di Polizia durante gli incontri dell’Hockey Club Merano.
- A. F. e G. C., dopo essersi avvicinati all’uscita del Settore Ospiti, si sfilavano entrambi le cinture dai pantaloni e, cingendole attorno ai pugni, brandendole ed agitandole con violenza contro la tifoseria bolzanina che stava lasciando la struttura sportiva, dopo averla istigata più volte, con toni minacciosi, allo scontro fisico, ne provocavano la reazione, il che rendeva necessario, da parte del Reparto Mobile antisommossa della Polizia di Stato, effettuare una carica di alleggerimento al fine di evitare ben più gravi conseguenze. Nei confronti di costoro il Questore ha emesso altrettanti DASPO per la durata di 5 anni ciascuno, anche in questo caso con l’obbligo di presentazione negli Uffici di Polizia durante gli incontri dell’Hockey Club Merano.
Quali conseguenze del DASPO i 3 individui – così come i due summenzionati tifosi di Hockey – avranno ora il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive sul territorio nazionale, relativi ai Campionati nazionali professionisti, semiprofessionisti e dilettanti, ai Tornei Internazionali, agli incontri amichevoli nonché in tutti i luoghi interessati allo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate nei suddetti campionati e nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero Enti, Federazioni Sportive ed Organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro dello sport indicato nel Provvedimento e per il periodo tra due ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato alla Autorità Giudiziaria.
Per luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto si intendono tutte le strade, vie, piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso.
Per quanto riguarda le Stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto opera nei confronti di tutte le strutture esistenti sul territorio nazionale.