Il Questore di Bolzano emette tre Daspo

Minorenne tifoso del Venezia mette in pericolo l’incolumità dei presenti, tifoso del Bolzano lancia fumogeni contro la polizia, un altro aveva la svastica sulla tshirt

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, nella giornata odierna, ha emesso 3 DASPO – provvedimenti inibitori di accesso alle manifestazioni sportive – della durata di 1 anno nei confronti di 2 tifosi dell’«H.C. BOLZANO» e di un tifoso minorenne della squadra di calcio Venezia FC, per comportamenti atti a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica tenuti durante incontri sportivi.
Due di questi Provvedimenti sono stati emessi, rispettivamente, nei confronti di altrettanti tifosi di hockey, uno di anni 25 e l’altro di 31, per fatti di seguito illustrati, accaduti il 6 gennaio scorso durante l’incontro valevole per il Campionato Internazionale «ICE Hockey League» tra la compagine dell’H.C. Bolzano e quella dell’H.C. Valpusteria, disputatosi presso lo Stadio del ghiaccio «Sparkasse Arena» di Bolzano.
 
Eccoli nel dettaglio.
-    il 25enne, durante le fasi di gioco, mentre stazionava a ridosso del parapetto di delimitazione del settore dedicato alla tifoseria locale, indossava una maglietta riportante sul dorso una vistosa svastica sfoggiandola e rendendola ben visibile al numeroso pubblico presente sugli spalti; tale comportamento è espressamente è vietato dalla legge e pertanto è stato altresì oggetto di una denuncia alla Autorità Giudiziaria;
 
-    il tifoso 30enne, invece, durante le fasi di deflusso del pubblico, nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo già citato, più precisamente nei pressi della stazione ferroviaria di «Bolzano Sud», luogo ove transitavano i numerosi tifosi della squadra ospite, innescava un fumogeno/petardo di grosse dimensioni e lo scagliava contro gli Agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato schierato a difesa delle tifoserie ospiti; tale comportamento metteva in grave pericolo non solo l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche l’incolumità degli Agenti di Polizia nonché dei tifosi ospiti.
 
Il terzo Daspo
Il terzo DASPO è stato emesso nei confronti di un 16enne tifoso veneziano, il quale, lo scorso 10 febbraio, presso lo Stadio Druso, durante l’incontro di Calcio tra il «F.C. Südtirol» e il «Venezia F.C.», mentre si trovava all’interno della Tribuna «Canazza», settore dedicato alla tifoseria ospite, innescava un fumogeno/petardo di grosse dimensioni, lo gettava al suolo vicino ad altri spettatori, i quali, colti dal panico in quanto avvolti dalla cortina fumogena in uno spazio ristretto, cercavano in maniera scomposta di sottrarsi alla intossicazione respiratoria che li stava colpendo, in una situazione di concreto pericolo per la loro incolumità.
 
Resosi conto di quanto aveva provocato, il tifoso veneziano minorenne, al fine di non farsi individuare, si era travisato il volto utilizzando uno scaldacollo, un berretto ed il cappuccio della giacca. Grazie alla collaborazione con la DIGOS di Venezia, i colleghi bolzanini sono stati in grado di individuarlo e consentire al Questore di emettere il DASPO nei suoi confronti, tale da sanzionare l’improvvida condotta che ha messo a serio rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone che si trovavano in tribuna ad assistere all’incontro di calcio. Il Provvedimento emesso dal Questore è stato limitato ad 1 solo anno in considerazione della minore età del soggetto destinatario.
 
Quale conseguenza del DASPO il 16enne tifoso veneziano – così come i due summenzionati tifosi di Hockey – avrà ora il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive sul territorio nazionale, relativi ai Campionati nazionali professionistici e semiprofessionistici, ai tornei internazionali, agli incontri amichevoli nonché in tutti i luoghi interessati dallo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate nei suddetti campionati e nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero Enti e Organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
 
Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro dello sport indicato nel Provvedimento e per il periodo tra due ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni Ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill e a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.
 
Per luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto si intendono tutte le strade, vie, piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso.
Per quanto riguarda le Stazioni Ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto opera nei confronti di tutte le strutture esistenti sul territorio nazionale.