L’avvocata trentina Claudia Eccher eletta consigliera nel CSM

Figlia del prof. Claudio Eccher e moglie del senatore Sergio Divina, è stata eletta nella quota laica della maggioranza parlamentare – Il ruolo del CSM

Il Parlamento in seduta comune ha eletto, con la maggioranza qualificata richiesta dei tre quinti, nove dei dieci componenti laici del nuovo Csm, il Consiglio superiore della magistratura.
Servirà ora una nuova votazione per completare la composizione dell’organo di autogoverno della magistratura, dopo che il decimo candidato, Felice Giuffré (indicato da Fdi dopo la bocciatura di Giuseppe Valentino) non ha passato lo spoglio.

Nel complesso, risultano eletti i seguenti nove nuovi consiglieri: Enrico Aimi (517 voti), Isabella Bertolini (521), Daniela Bianchini (519), Ernesto Carbone (399), Claudia Eccher (519), Rosanna Natoli (519), Michele Papa (506), Fabio Pinelli (516) e Roberto Romboli (531).
Si sono fermati sotto la soglia necessaria per l’elezione Felice Giuffrè, che ha ricevuto 295 voti, e Giuseppe Valentino con 194 preferenze.

Il Parlamento in seduta comune dovrà dunque essere nuovamente convocato per completare la composizione del Csm. La nuova riunione, ha annunciato in Aula il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, si terrà tra una settimana esatta, martedì 24 gennaio alle ore 16.
 
 Il CSM durante la monarchia  
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo che venne introdotto in Italia già durante il periodo monarchico, nel 1909. Fu nominato sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo per le nomine di alcune cariche entro la magistratura.
Poi il governo Giolitti III firmò la legge che definì e inquadrò il nuovo organo, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configuravano come dipendenti del governo.
Le sue funzioni rimasero grosso modo invariate fino alla Costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di governo autonomo della Magistratura.
 
 Il CS nella Repubblica Italiana  
Il C.S.M. si è insediato ufficialmente il 18 luglio 1959 e ha tenuto la sua prima riunione, presso il palazzo del Quirinale, dove è restato sino al 1962, quando fu trasferito presso l'attuale sede di Palazzo dei Marescialli, in piazza dell'Indipendenza 6.
Le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti.
Come è stato osservato da una analisi sociologica, ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha ancora acquisito un ruolo numericamente rilevante.
 
 Ruoli assegnai dalla Costituzione  
Il CSM è organo di governo autonomo con lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri proprio dello Stato di diritto e inverato nella Costituzione della Repubblica italiana.
La Costituzione assegna al ministro della giustizia il compito di curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM; l'art. 101, comma 2, inoltre, garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi sono soggetti soltanto alla legge.
Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario, e quello a cui compete il governo autonomo dei magistrati ordinari, civili e penali.
Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo).
 
 Funzioni  
Le funzioni di governo autonomo del Consiglio superiore della magistratura quindi in materia di stato giuridico dei magistrati, riguardano:
- assunzione (sempre tramite concorso pubblico);
- assegnazione ad un incarico;
- promozione;
- valutazioni di professionalità;
- trasferimento;
- attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
- procedimento disciplinare dei magistrati ordinari ed onorari;
- nomina dei magistrati di Cassazione;
- nomina e revoca dei magistrati onorari.
 
 Composizione
Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 27 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.
Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 24 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8).
Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi.
Attualmente i membri togati sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito) e quelli laici sono 8.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.
Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.