Immigrazione: sottoscritto ieri l’accordo Governo-Regioni

Nella «cabina di regia» raggiunto l'accordo per affrontare l'emergenza umanitaria dopo l'incontro di Tunisi

Nella cabina di regia della Conferenza Unificata del 6 aprile 2011, il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, è stato raggiunto un accordo di massima.
Anzitutto il Governo ha deciso di affrontare l'emergenza umanitaria avvalendosi dell'articolo 20 del Testo Unico sull'Immigrazione (vedi nota a pié di pagina), che consente al Presidente del Consiglio di consiste nell'«adottare misure di protezione temporanea, anche in deroga a disposizioni del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea».

Le misure che il Governo ha determinato consistono nel riconoscere lo status di rifugiato ai profughi provenienti dal teatro della Libia e di concedere il permesso provvisorio di soggiorno.
Quest'ultimo consente agli immigrati di spostarsi all'interno dell'Unione Europea (quindi anche in Francia) per tutta la durata del permesso.
Un anno di tempo è quanto basta per trovare un lavoro o comprendere che non sia possibile trovarlo.

Per i rifugiati, il problema è quello dell'accoglienza. E qui entrano in gioco Regioni, Province autonome e Enti locali.
Si confermano dunque le strade approvate nei giorni scorsi, per cui i rifugiati verranno accolti in comunità locali con lo status di rifugiato politico, con la precisazione che non si può trattare di tendopoli ma di vere e proprie sistemazioni pressoché permanenti, che il Trentino ad esempio ha realizzato da tempo per quste finalità.

Ecco nel dettaglio come il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali hanno convenuto di integrare il precedente accordo (siglato lo scorso 30 marzo) con i seguenti punti:

1) Il Governo si impegna ad avviare un'iniziativa verso l'Unione Europea per dare corso all'articolo 5 della Direttiva n. 55 del 2001;

2) I destinatari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 20 che opteranno per la permanenza in Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale e di ciò si fa garante il Governo;

3) Il piano per l'accoglienza dei profughi sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema di protezione civile nazionale, deve prevedere step di attuazione per singola Regione, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate in queste settimana, mantenendo così in ogni fase l'equa distribuzione sul territorio nazionale.
Tale Piano dovrà prevedere anche l'assistenza per gli immigrati a cui è riconosciuto l'articolo 20 per coloro che decidessero di rimanere in Italia.
Anche al fine di determinare e avere il quadro progressivo ed esatto delle presenze nell'ambito di tutto il territorio nazionale. A tal fine è ripristinato il tavolo presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile con il sistema della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti di Anci e Upi e Regioni;

4) Deve essere assicurato un finanziamento adeguato e capiente per sostenere l'emergenza al Fondo presso il Dipartimento nazionale di Protezione civile che sarà utilizzato per finanziare le attività sul tutto il territorio nazionale del sistema di protezione civile.
Ciò va attivato attraverso apposita ordinanza di protezione civile.

5) Per dare piena attuazione all'accordo p recedente in relazione ai minori stranieri non accompagnati, deve essere assicurato il finanziamento pluriennale creando un Fondo apposito in favore dei Comuni che prendono in carico i minori, cui spetterà di assegnare il minore alle strutture a tal fine autorizzate;

6) Questo nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero territorio nazionale consente di superare l'attuale gestione degli immigrati irregolari.

Il link all'accordo: www.regioni.it/upload/060411_acc_immigraz.pdf

Art.20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.