Home | Economia e Finanza | Lavoro | Precettato lo sciopero dei trasporti del 17, partiti i precetti

Precettato lo sciopero dei trasporti del 17, partiti i precetti

Il garante: «Non può essere definito uno sciopero generale» – Cgil e Uil: «Per noi è generale» – Ma cosa prevede la legge del Garante che regola gli scioperi?

Braccio di ferro fra il ministro ai Trasporti Salvini, che ha ufficializzato la precettazione dello sciopero del trasporto pubblico di venerdì 17 novembre, riducendo l'astensione dal lavoro da 8 a 4 ore, e i sindacati Cgil e Uil.
Nessun passo indietro per le due sigle: quello di venerdì 17 sarà uno «sciopero generale», indipendentemente da ciò che dice la commissione di Garanzia.
Ieri la presidente della Commissione ha chiesto alle sigle sindacali un passo indietro: il nodo è il settore dei trasporti, soggetto a disciplina speciale.
I sindacati hanno rinunciato a quello aereo, ma tirano dritto per l'astensione dal lavoro nel trasporto terrestre.
Venerdì 17 dunque si fermeranno per otto ore i lavoratori del comparto pubblico e quelli anche privati ma che operano nei settori pubblici, come scuola, università, ricerca.
Ridotto a quattro ore, per il Ministero, lo sciopero dei trasporti. Per Uil e Cgil è l'unico modo per far fronte all'emergenza salariale anche, e soprattutto, dicono, in Trentino.
Il 24 novembre tocca al settore privato.
 
 Il funzionamento della Commissione di Garanzia che regola lo sciopero in Italia  
La Commissione di garanzia nasce con la Legge 12 giugno 1990 n. 146 (poi integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, che prevede, per quanto qui interessa, anche l’accrescimento dei poteri della Commissione), che è la prima in Italia a disciplinare, in via generale, l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in attuazione della previsione di cui all’art. 40 della Costituzione.
Lo scopo della legge (art. 1, primo comma) è quello di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti - alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione, - nell’ambito dei servizi pubblici (anche gestiti da privati) definiti essenziali, in quanto volti ad assicurare il godimento di tali diritti della persona.
 
Il contemperamento è perseguito attraverso una disciplina che prevede la necessaria adozione di alcune misure consistenti:
- nell’obbligo di un congruo preavviso dello sciopero (non inferiore a dieci giorni: art. 2, quinto comma), con la necessaria indicazione preventiva della durata, delle modalità e delle ragioni delle singole astensioni dal lavoro;
- dal rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione durante lo sciopero di prestazioni ritenute indispensabili da parte dei gestori dei servizi pubblici essenziali;
- dall’obbligo per i contratti collettivi di predisporre procedure obbligatorie di raffreddamento e di conciliazione delle controversie di lavoro, da espletare prima della proclamazione dello sciopero.
 
In tale articolato quadro disciplinare, è affidato alla Commissione di garanzia dell’osservanza della legge sostanzialmente il compito promuovere e di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero col godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti – avendo per ciò attribuiti poteri anche di temporanea sostituzione alle parti collettive nella definizione di tali misure – nonché di valutare il comportamento dei soggetti in conflitto alla stregua delle regole stabilite, deliberando, in caso di accertata inosservanza, sanzioni nei confronti dei lavoratori, dei soggetti che proclamano lo sciopero o l’astensione collettiva nonché dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti degli enti o imprese erogatrici del servizio.

La funzione di garanzia .
La legge affida alla contrattazione collettiva tra enti erogatori di servizi la specificazione delle prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, con le modalità e le procedure di relativa erogazione nonché l’indicazione delle modalità per la individuazione dei soggetti interessati che dovranno eventualmente effettuare le proprie prestazioni durante lo sciopero per assicurare le prestazioni ritenute indispensabili.
Inoltre la medesima contrattazione deve per legge prevedere intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario per evitare la concomitanza di scioperi proclamati da sindacati diversi ma incidenti sul medesimo servizio finale o sullo stesso bacino di utenza.
 
In caso di conflitti sindacali di particolare rilievo nazionale, la Commissione può invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differirne la data di attuazione per il tempo necessario a consentire un tentativo di mediazione ulteriore rispetto a quelli già svolti.
Analogo invito la Commissione può rivolgere in caso di concomitanza di interruzioni di servizi pubblici alternativi che interessino il medesimo bacino di utenza, rivolgendolo al soggetto la cui proclamazione dello sciopero sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo.
In caso di sciopero indetto in violazione delle regole, la Commissione invita i soggetti che lo hanno proclamato a riformulare la proclamazione nel rispetto della legge nonché degli accordi e della regolamentazione autonoma ovvero di quella provvisoriamente emanata in via sostitutiva.
 
La Commissione segnala inoltre all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, proponendo altresì le misure eventualmente da adottare da parte di tale autorità per scongiurare il pericolo denunciato, tra le quali la norma di legge citata annovera il differimento della astensione collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero la prescrizione di determinate misure da osservare durante l’astensione, rivolta ai soggetti che hanno proclamato l’astensione, ai lavoratori aderenti e alle ed enti erogatori del servizio.
 
La funzione sanzionatoria.  
La Commissione vigila sull’esatta osservanza della disciplina legale e contrattuale relativa all’esercizio dello sciopero nei pubblici servizi essenziali da parte di tutti i soggetti interessati, esperendo indagini, assumendo informazioni e pareri professionali specifici, convocando le parti, valutando il comportamento dei soggetti coinvolti nell’osservanza della legge.
Sotto quest’ultimo aspetto, vengono in rilievo anzitutto:
 
A) Le possibili sanzioni nei confronti dei lavoratori i quali non si attengano all’osservanza degli obblighi di prestazione con le modalità e le procedure di erogazione stabilite e delle altre misure previste.
In questo caso, la Commissione delibera l’applicazione, che dovrà essere effettuata obbligatoriamente dai dirigenti della Amministrazioni o dai legali rappresentanti delle imprese o enti datori di lavoro, di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione del licenziamento e comunque di sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto.
 
B) Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano o aderiscono a uno sciopero in violazione delle regole stabilite (preavviso, erogazione delle prestazioni indispensabili, etc.) è possibile la sanzione della sospensione temporanea dei permessi sindacali retribuiti e/o dei contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione per la durata della astensione e comunque per un ammontare economico complessivo non superiore a determinate misure, rapportate all’entità della violazione, alla consistenza associativa, all’eventuale recidiva nonché alla gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
 
C) I dirigenti delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e enti che erogano i servizi pubblici essenziali che non garantiscano le prestazioni indispensabili e comunque non osservino gli obblighi derivanti dalla regolamentazione dello sciopero o infine non forniscano correttamente agli utenti del servizio le informazioni prescritte in ordine ai modi e i tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 ad € 25.822,00.
Alle medesime sanzioni sono soggette le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori rappresentati aderenti all’astensione, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione o di regolamentazione da parte della Commissione.
Le sanzioni in parola vengono applicate con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – Sezione ispettorato.
 
D) Ulteriori sanzioni sono altresì previste a carico dei dirigenti delle amministrazioni e dei legali rappresentanti degli enti erogatori del servizio in caso di ritardo nell’applicazione delle sanzioni deliberate dalla Commissione contro i lavoratori o contro i sindacati.
 
Azioni giudiziarie contro le delibere della Commissione.
Ai sensi dell’art. 20-bis della legge, contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.
Quanto agli altri provvedimenti, trattandosi per lo più di pareri, proposte, inviti, convocazioni, diffide, etc., non dovrebbe porsi un problema di autonoma impugnazione delle relative delibere, costituenti semmai atti preliminari rispetto a misure definitive oggetto di possibile impugnazione.
 
Più complicato appare l’argomento della impugnabilità della delibera con la quale la Commissione, in assenza o in caso di ritenuta inidoneità della regolamentazione collettiva (o della autoregolamentazione per i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori), detta la disciplina provvisoria relativa alle prestazioni indispensabili e alle altre misure indicate, trattandosi di provvedimento che, seppur provvisoriamente, incide su diritti del sindacato, degli organismi preposti alla autoregolamentazione nonché sul diritto dei lavoratori, dipendenti o autonomi, dei professionisti e dei piccoli imprenditori in astensione collettiva.

Condividi con: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

Subscribe to comments feed Commenti (0 inviato)

totale: | visualizzati:

Invia il tuo commento comment

Inserisci il codice che vedi sull' immagine:

  • Invia ad un amico Invia ad un amico
  • print Versione stampabile
  • Plain text Versione solo testo

Pensieri, parole, arte

di Daniela Larentis

Parliamone

di Nadia Clementi

Musica e spettacoli

di Sandra Matuella

Psiche e dintorni

di Giuseppe Maiolo

Da una foto una storia

di Maurizio Panizza

Letteratura di genere

di Luciana Grillo

Scenari

di Daniele Bornancin

Dialetto e Tradizione

di Cornelio Galas

Orto e giardino

di Davide Brugna

Gourmet

di Giuseppe Casagrande

Cartoline

di Bruno Lucchi

L'Autonomia ieri e oggi

di Mauro Marcantoni

I miei cammini

di Elena Casagrande