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Agricoltura, modificati alcuni regolamenti in vari settori

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato alcune modifiche in materia di vendita diretta, tutela delle acque e masi chiusi

Prendendo atto che corso del tempo alcuni principi sono cambiati dal punto di vista giuridico e fattuale, la Giunta provinciale – su proposta dell’assessore all’Agricoltura Luis Walcher – ha provveduto ad adeguare gli articoli di alcuni regolamenti in materia di agricoltura, tutela delle acque e masi chiusi.
«Si tratta di modifiche che hanno effetti importanti e agevolano la vita quotidiana delle aziende agricole», spiega l’assessore Walcher.
 
Nel dettaglio, adesso l’articolo 5 del regolamento sulla vendita diretta di prodotti agricoli specifica che gli ultimi preparativi prima del consumo immediato - ossia: affettare o riscaldare gli alimenti - possono avvenire sul posto. Inoltre, d’ora in poi per la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita delle piante officinali anche la persona convivente (art. 230-ter del codice civile), e non solo i membri della famiglia, possono soddisfare i requisiti in materia di formazione e dichiarare l’attività.
 
I cambiamenti apportati riguardano anche il regolamento di attuazione in materia di tutela delle acque: il patrimonio zootecnico, calcolato in unità di bestiame adulto (UBA), è stato modificato per armonizzare i vari metodi di conversione. In futuro, ad esempio, i bovini, gli yak e gli zebù di età superiore ai due anni saranno conteggiati come 1 UBA, un maiale da ingrasso o da riproduzione come 0,2 UBA e uno struzzo come 0,15 UBA.
Per le specie animali non menzionate nell’ordinanza modificata, l’Ufficio Tutela acque potrà determinare il coefficiente di conversione in UBA prendendo come riferimento la quantità di azoto da esse prodotta.
 
Inoltre, nell’ottica di migliorare la struttura del suolo, è stato adeguato il coefficiente di correzione per la frutticoltura ed è stato specificato il coefficiente per l’eventuale applicazione di fertilizzanti nella frutti-viticoltura: ora alle nuove piantagioni possono essere applicati 50 metri cubi di letame per ettaro, e altri 50 metri cubi possono essere applicati alle coltivazioni produttive a intervalli pluriennali.
Abrogati infine gli articoli sull’assistenza creditizia contenuti nel regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento dei masi chiusi.

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