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Lettere al direttore (con foto) – Ivana Merlo

«Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantire la salute, il benessere, l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora»

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La legge provinciale 28/3/2012 tutela gli animali d'affezione, in conformità a quanto previsto dalla Legge nazionale 189/2004.
Se ben interpretato l'Art. 3 dice tutto: «Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantire 1 la salute, 2 il benessere, 3 l'igiene e 4 l'adeguatezza degli spazi di dimora.»
Quattro parole costantemente violate. Infatti nei Comuni del nostro Trentino vediamo ancora cani detenuti nelle gabbie, o nei recinti-galera per ore ed ore, o con una corda al collo, talvolta fra escrementi e acqua sporca, muti e depressi o disperatamente abbaianti. Isolati dagli umani e spesso dai loro simili.

Senza dubbio alcuno, queste sono condizioni di vita miserabili, irrispettose delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche. Impossibile nei recinti il vitale movimento previsto dalla legge, solo la possibilità alienante dell'andare su e giù, dell'avanti e indietro, anticamera dello squilibrio mentale e dell'aggressività. Un'Urgenza Cronica perchè mancano segnalazioni sufficienti dei vicini di casa e dei passanti; perchè manca un'attività di prevenzione e controllo sistematico e continuativo sul territorio da parte delle Autorità Locali e perchè sono pochi gli interventi e le confische.

Anche l'Art. 727 del Codice Penale è chiaro: «Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze». E l'Art. 544 C.P. puntualizza: «Provocare la morte di un animale o causarne sofferenza è un reato penale». Per il maltrattamento animale non mancano le Sentenze.
 
Eccone alcune.
- Tribunale di Trento 22/4/2015: «Costituisce reato detenere e far soffrire un cane in una superficie estremamente ridotta.»
- Cassazione Penale n. 52031/2016: «Anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura.»
- Cassazione n. 14734/2019: «È reato detenere animali in condizioni non naturali.  

Perciò la giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato di maltrattamento è sufficiente la sofferenza degli animali. E il proprietario deve rispondere sia civilmente che penalmente. Tuttavia, per non lasciare spazio a pretesti di vaghezza o dubbi di comprensione, molti Comuni hanno disposto o prevedono Ordinanze dettagliate.
Chi di noi conosce un animale rinchiuso o ode i suoi lamenti, ha il Diritto-Dovere di segnalarlo all'Azienda Veterinaria, oppure ad una Forza dell'Ordine o ad un Ente Animalista, anche con richiesta di anonimato, se lo desidera.

Oppure basta avvertire il Sindaco, che è tenuto a trovare un'adeguata soluzione, poiché è il primo responsabile del benessere di tutti gli animali delle sue comunità, che siano cani, gatti, cavalli, asini o galline.
L'Autorità allertata è obbligata ad un intervento rapido, con successivo resoconto anche al segnalante, se richiesto. E se dopo una giusta segnalazione dovessero apparire cartelli provocatori... «Non ti curar di lor, ma guarda e passa».

Ivana Merlo

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